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Tesina: fattpro PDF Stampa E-mail
Scritto da Ariani Federica, Calabrese Natalia, Coppo Silvia, Corrado Raffaella, Lux Erika, Totaro Rossella   
Lunedì 16 Maggio 2011 17:00

PSICOLOGI, FATTURAZIONE E MATERIA FISCALE

 

La fattura fiscale

Cos'è la fattura?

La fattura è il documento fiscale obbligatorio che viene redatto dal titolare di Partita IVA, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo.

Chi deve emettere la fattura?­­­­

Tutti i titolari di Partita IVA devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio, a seconda dell'attività svolta.­­­

Perché è necessario emettere la fattura?

L’obbligatorietà della fatturazione dei compensi professionali, come previsto dal D.P.R. n.633/72,  risponde ad esigenze di documentazione dell’operato del contribuente e coinvolge, oltre alle attività di impresa, ogni altra attività di lavoro autonomo svolta  secondo i requisiti della professionalità e della abitualità. Tale obbligo quindi è sicuramente esteso agli psicologi nell’ambito delle loro normali attività professionali.

La fattura, da emettersi in duplice copia, non rivela la natura del destinatario, che potrà rivestire la veste di soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica.

In via generale è necessario individuare gli elementi che configurano un’operazione per la quale è obbligatoria l’emissione della fattura. Infatti un’ operazione sarà soggetta a fatturazione allorché ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

1. L’oggetto della operazione : deve trattarsi di cessioni di beni o di prestazione di servizi. Ad esempio:

-          l’esecuzione di una prestazione professionale, una consulenza, un parere etc.;

-          la cessione di beni oggetto della propria attività (libri, opere dell’ingegno in generale etc.) o                             cessione di beni strumentali (per es. la cessione di un computer).

2. Il soggetto che effettua l’operazione: le operazioni devono essere poste in essere nell’esercizio di impresa di arti e professioni;

3. Il territorio nel quale è effettuata l’operazione: le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato.

 

Se un’operazione posta in essere da uno psicologo ha  i requisiti summenzionati, deve essere a norma di legge fatturata.

 

Regole della fatturazione

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni).  A questo punto si pone il problema di come debba essere effettuato il conteggio dell’importo complessivo da addebitare al cliente. In particolare se:

  1. la fattura debba essere assoggettata ad IVA o meno;
  2. la fattura debba riportare la ritenuta d’acconto o meno;
  3. come debba essere conteggiata la quota del contributo integrativo previdenziale.

Le prestazioni dei professionisti rese a Società, Ditte Individuali, Enti Pubblici e Privati, Associazioni di qualsiasi natura, altri professionisti, sono assoggettate a ritenuta d’acconto del 20% . Colui che riceve la prestazione deve versare la somma entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del pagamento fornendo al professionista l'attestazione della ritenuta d'acconto operata ai fini della denuncia dei redditi.­

La fattura emessa in esenzione da IVA è assoggettata ad imposta di bollo in misura fissa di Euro 1,81 se l'importo del documento è superiore a Euro 77,47; l'imposta è assolta mediante l'applicazione di una comune marca da bollo sull'originale della fattura consegnata al cliente.

La fattura deve essere emessa entro la data dell'incasso della prestazione.  Anche in caso di ricevimento di pagamenti anticipati o di acconti da parte dei clienti, il professionista è obbligato ad emettere in data la parcella relativa a tali acconti, anche se la prestazione è ancora in tutto o in parte non eseguita.

Per evitare il problema del versamento dell'IVA prima dell'incasso della parcella, l'art. 6 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e succ. mod. consente al professionista di inviare al cliente una comunicazione denominata "Avviso di parcella",  non valido ai fini fiscali, e di emettere la parcella effettiva solo al momento della riscossione dell'incasso; tale parcella sarà datata nel giorno della riscossione seguendo la progressione numerica in corso.

 

Parcella e avviso di parcella

Questi tipi di documenti sono utilizzati dai liberi professionisti e dagli studi professionali.

La parcella è il documento equiparato alla fattura che espone le spese e le competenze relative ad una prestazione professionale ed è emesso ad effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente.

L'avviso di parcella, invece, è il documento che precede l'emissione della parcella; non ha alcun valore fiscale e viene usato unicamente per informare il cliente sull'entità del compenso da pagare al libero professionista.

Contenuto della parcella

Ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 26.10.72 n° 633 e succ. mod. la parcella deve contenere:

  • data di emissione
  • numero progressivo, autonomo per ogni anno solare
  • denominazione del professionista e del cliente, loro residenza e domicilio
  • partita IVA e codice fiscale del professionista
  • imponibile, aliquota % e ammontare dell'imposta
  • tipo di operazione e articolo di legge se la parcella è non soggetta ad IVA: nel caso dello psicologo che fornisce prestazioni sanitarie alla persona, ESENTE da IVA art.10 n° 18 d.p.r. 633/72 e succ. mod.
  • natura dei servizi oggetto della prestazione resa.

Si chiarisce che: tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%, per la parte che eccede di Euro 129,11, rientrano, tra le altre, le spese per prestazioni specialistiche e cioè le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione. Il Ministero delle Finanze, in data 8 Luglio 2006, ha espressamente chiarito che rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo. Si consiglia pertanto di indicare nelle fatture emesse il numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Specifiche disposizioni fiscali

In linea generale sono deducibili tutte le spese documentate inerenti all'attività professionale svolta. In particolare sono deducibili le seguenti spese:

- Immobile in contratto di locazione ad esclusivo uso professionale: la deducibilità scende al 50% se ad uso promiscuo;

- Spese per convegni e corsi (comprensive del viaggio per raggiungere il luogo): 50% del costo;

- Beni ad utilizzo promiscuo (autovetture, telefoni cellulari) : 40% per le auto e 80% telefonia della quota di ammortamento relativa;

- Beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46;

- Spese alberghiere e di ristorazione: 2% dei compensi incassati nel periodo d'imposta.

 

 

Inizio dell’attività di Psicologo

 

Requisiti necessari

Per l’esercizio dell’attività Libero Professionale è necessario:

ü  essere iscritti all’Albo;

ü  essere in possesso di Partita Iva;

ü  essere iscritti all’ENPAP.

 

Per l’esercizio dell’attività come dipendente ASL o Azienda Ospedaliera (presso il SSN a seguito di concorso):

ü  essere iscritti all’Albo;

ü  essere in possesso di diploma di specializzazione universitaria (almeno triennale) o del titolo di Psicoterapeuta (ai sensi della L. 401/2000);

ü  conseguire i crediti formativi E.C.M. (Formazione continua).

 

Tutti gli iscritti dipendenti pubblici (psicologi e non) devono comunicare all’Ordine la loro posizione (part-time o full-time). I dipendenti pubblici full-time NON possono svolgere attività libero professionale se non autorizzati dall’Ente /o responsabile di servizio.

I dipendenti di Enti privati non hanno questo obbligo e possono svolgere attività libero professionale se il contratto di categoria lo prevede (o a seguito di accordi privati).

La professione di Psicologo in Italia è una professione protetta, ossia subordinata all’iscrizione ad un Ordine, successiva al compimento di un iter formativo.

Compito principale dell’Ordine è infatti vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione. Per questo motivo l’iscrizione all’Albo professionale è condizione per l’esercizio della professione posta a garanzia e tutela dei terzi: attesta l’idoneità del soggetto e gli conferisce la facoltà di esercitare.

Lo psicologo che intenda iniziare una propria attività deve dunque iscriversi all’Albo, sebbene tale iscrizione non costituisca di per sé l’inizio di un’attività professionale.

Gli iscritti all’Albo possono esercitare la professione come Liberi Professionisti o come dipendenti: non è possibile, pertanto, svolgere l’attività come prestazione occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, se non per pochissimi e specifici casi. Per tutti gli iscritti che svolgono attività attinenti la professione è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di Previdenza e di Assistenza ENPAP che ha sede a Roma. Sono esonerati dall’iscrizione soltanto coloro che svolgono attività solo ed esclusivamente come dipendenti.

Cos’è l’ ENPAP?

L’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) è una fondazione di diritto privato che ai sensi del decreto legislativo n. 103/96 si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione.

Lo psicologo deve presentare domanda di iscrizione all’Ente entro 90 giorni dal conseguimento di reddito professionale di lavoro autonomo le cui prestazioni richiedano l’iscrizione all’Albo dell’Ordine.

Una volta iscritto all'ENPAP lo psicologo sarà tenuto al versamento del contributo integrativo.

Che cos’è il contributo integrativo?

Il contributo integrativo è la quota annuale che lo psicologo è tenuto a versare all’ENPAP. La misura di tale contributo viene calcolata pari al 2% del reddito professionale ed dei corrispettivi lordi dell'intero anno.

Il contributo integrativo è posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista. Esso è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli Iscritti ed alla copertura dei costi di gestione dell'Ente.

 

La denuncia di inizio attività

Passaggi pratici

I soggetti che si apprestano ad iniziare l’attività professionale di psicologo, a livello individuale o associato, sono tenuti ad eseguire una serie di adempimenti fiscali e burocratici.

Successivamente all’iter formativo e all’iscrizione all’Albo professionale, la prima operazione da effettuare per intraprendere l’attività di psicologo come libero professionista (lavoratore non dipendente senza vincoli di subordinazione) è l’apertura della partita IVA.

La seconda operazione da effettuare è la dichiarazione di inizio attività, prevista dall’art. 35 del D.P.R. 633/72. Essa è da presentare entro 30 giorni o all’ Ufficio IVA competente, quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente (quindi la sede legale dello studio, individuale o associato), o allo sportello dell’ Agenzia delle Entrate. La denuncia di inizio attività deve essere effettuata sia da psicologi liberi professionisti che dalle associazioni di psicologi.

Per quanto riguarda il libero professionista la scadenza massima per effettuare la denuncia è di 30 giorni successivi alla prima operazione attiva o passiva ai fini IVA.

Per quanto riguarda un’associazione professionale la scadenza dei 30 giorni viene calcolata a partire dalla data in cui tale associazione è stata costituita.

 

 

Modulistica

I moduli da utilizzare per la dichiarazione dell’inizio dell’attività  e di conseguenza per chiedere l’attribuzione della partita IVA sono i seguenti modelli ministeriali:

 

  • Il modello AA9/7 per i soggetti che esercitano l’attività professionale in forma individuale (liberi professionisti).
  • Il modello AA7/7 per i soggetti che esercitano l’attività in forma associata (associazione di professionisti; studi associati).

 

Tali modelli devono contenere tutti gli elementi qui sotto presentati:

 

Modello AA9/7

-          Nome, cognome

-          Luogo e data di nascita

-          Domicilio e residenza

-          Domicilio fiscale se differente da sopra

-          Sede di esercizio dell’attività

-          Codice fiscale

-          Tipo e oggetto dell’attività con relativo codice (86.90.30 – Attività professionale psicologi)

-          Presunto volume di affari previsto

-          Luogo di tenuta delle scritture contabili

-          Opzioni ai fini IVA (non obbligatorio, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 10.11.1997 n. 442)

-          Recapiti: indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di telefono cellulare, fax

-          Dati catastali relativi all’immobile destinato all’attività prevalente.

 

Modello AA7/7

-          Denominazione o ragione sociale

-          Natura giuridica

-          Indirizzo della sede legale

-          Domicilio fiscale se differente da sopra

-          Sede di esercizio dell’attività

-          Codice fiscale

-          Tipo e oggetto dell’attività con relativo codice (86.90.30 – Attività professionale psicologi)

-          Presunto volume di affari previsto

-          Luogo di tenuta delle scritture contabili

-          Opzioni ai fini IVA (non obbligatorio, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 10.11.1997 n. 442)

-          Recapiti: indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di telefono cellulare, fax

-          Dati catastali relativi all’immobile destinato all’attività prevalente.

 

Questi modelli vengono ritirati presso l’Ufficio IVA di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) e vengono restituiti, debitamente compilati, presso lo stesso entro 30 giorni.

Variazione dati

Quando nel corso dell’attività accadono delle variazioni di dati inseriti nella denuncia di inizio attività, il contribuente deve provvedere alla loro comunicazione presso l’Ufficio IVA competente. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla modifica dei dati.

 

Cessazione attività

In caso di cessazione o sospensione dell’attività i moduli da utilizzare sono quelli precedentemente descritti, all’interno dei quali verrà barrata l’apposita casella di dichiarazione della cessazione o sospensione dell’attività. I 30 giorni di scadenza per la presentazione di questi moduli vengono calcolati a partire dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dello studio e dei beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale.

 

 

L’imposta I.R.P.E.F.

Che cos’è l’IRPEF?

L’IRPEF è l’ Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche.

Essa è stata introdotta nell’ordinamento tributario con il D.P.R. del 29 settembre 1973 ed attualmente è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura.

 

Caratteristiche dell’IRPEF

Le caratteristiche dell’IRPEF sono:

-          direttività, perché è un imposta diretta;

-          personalità, perché per i soggetti residenti sul territorio dello Stato essa è dovuta per tutti i redditi posseduti, compresi quelli prodotti all’estero;

-          progressività, perché l’imposta cresce in maniera più che proporzionale rispetto al reddito;

-          generalità, perché la base imponibile è costituita dal reddito complessivo.

 

I soggetti passivi dell’IRPEF sono: le persone residenti sul territorio italiano per tutti i redditi percepiti e posseduti, in Italia e all’estero; le persone non residenti sul territorio italiano per i soli redditi prodotti nel territorio italiano; i soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e le società di capitali (secondo dei principi specifici di tassazione).

 

Calcolo dell’IRPEF

La base imponibile dell’IRPEF si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi all’imposta.

Il calcolo del reddito complessivo deriva dalla somma di tutti i redditi posseduti in ciascuna delle categorie sotto elencate.

I redditi possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

~        redditi di lavoro dipendente

~        redditi di lavoro autonomo

~        redditi fondiari

~        redditi di capitale

~        redditi di impresa

~        redditi diversi

 

 

 

Di seguito viene riportato un metodo per calcolare l’IRPEF sui redditi in modo abbastanza semplice.

 

 

Tabella degli scaglioni e aliquote IRPEF 2011

In seguito alla finanziaria del 2007 le aliquote e gli scaglioni IRPEF si calcolano attraverso la corrispondenza della tabella qui riportata.

Attraverso di essa si può facilmente notare il carattere progressivo di tale imposta.

 

SCAGLIONE (IN €)

ALIQUOTA

Fino a 15000 euro

23 %

Da 15000,01 a 28000 euro

27 %

Da 28000,01 a 55000 euro

38 %

Da 55000,01 a 75000 euro

41 %

Oltre i 75000 euro

43 %

 

 

Esenzioni

L’IRPEF non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

-          redditi di pensione fino a 7500 euro;

-          redditi di terreno per un importo non superiore a 185,92 euro;

-          rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

 

Detrazioni e deduzioni

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.

Le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

Gli oneri e le spese che si possono detrarre sono molteplici, tra queste ci sono le spese per cure mediche e di assistenza sanitaria e le spese per i familiari a carico.

L’I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto

Che cos’è l’I.V.A.?

L’IVA è un’imposta generale sui consumi, che colpisce l’incremento di valore che un bene acquisisce ad ogni passaggio economico,il valore aggiunto, partendo dalla produzione fino ad arrivare al cliente/ consumatore. Tramite il sistema di detrazione e di addebito, l’imposta è completamente a carico del consumatore, mentre il contribuente rimane neutrale. Il soggetto passivo d’imposta, infatti, può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione dalla tassa addebitata agli acquirenti dei beni e committenti dei servizi prestati.

L'IVA rappresenta, quindi,  un costo esclusivamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Nell’IVA è utile quindi distinguere:

  • Il contribuente di fatto, che sopporta l’onere d’imposta pur non essendo il soggetto passivo d’imposta;
  • Il contribuente di diritto, che invece è il soggetto passivo di imposta, ma per il quale l’imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.

 

Facciamo un esempio:

Un commerciante acquista materia prima per un valore di 1000 euro, per cui pagherà una somma di 1200 euro (1000 euro + 200 euro di IVA). Supponiamo che a seguito di una serie di lavorazioni effettuate su di essa, il valore finale del prodotto lavorato sia di 1200 euro. Al momento dell'acquisto, l'utente finale verserà al commerciante una somma di 1440 euro (1200 euro + 240 euro di IVA). La somma che il commerciante è tenuto a versare allo Stato non è 240 euro, ma 240 – 200 = 40 euro (IVA che il commerciante ha ricevuto dall'utente finale a netto di quella versata per acquistare la materia prima). In questo senso il commerciante è soggetto passivo d'imposta e può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti (i 200 euro di IVA pagati all'acquisto della materia prima) dall'imposta addebitata sulle vendite (i 240 euro di IVA versate dall'utente finale al commerciate). Inoltre il commerciante è anche neutrale rispetto all'IVA: ha ricevuto dall'utente finale 240 euro di IVA, ne ha versati 200 al momento dell'acquisto della materia prima ed altre 40 allo Stato (in totale non ha ricavato né perso nulla in termini di IVA, salvo il 20% sul proprio lavoro). L'utente finale invece (che non rivende la merce né ne aumenta il valore, ma semplicemente la utilizza per i suoi scopi), paga interamente l'IVA allo Stato, senza poter detrarre nulla.

 

Caratteristiche dell’IVA

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un’operazione sia assoggettata ad IVA:

  1. presupposto oggettivo: si tratta di cessione di beni o di prestazione di servizi, come nella normativa;
  2. presupposto soggettivo: la cessione di beni o la prestazione di servizi devono essere effettuate all’interno di imprese, arti o professioni;
  3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all’interno del territorio nazionale.

 

A partire dal momento impositivo dell’operazione decorrono i termini imponibili dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l’emissione della fattura o dello scontrino fiscale; inoltre, in linea generale, a partire dal momento impositivo dell’operazione, l’imposta diviene esigibile ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla a L’Erario, tramite la liquidazione. Un’importante eccezione è costituita dalle operazioni effettuate in favore delle amministrazioni pubbliche, per le quali, a prescindere dal momento impositivo, l’imposta diviene esigibile soltanto all’atto del pagamento, in quanto i soggetti pubblici spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un’imposta che riceverebbero solo molto tempo dopo.

 

Apertura della partita IVA

Per l’apertura della partita IVA (le cui regole sono esplicate all’interno dell’art. 35 del D.P.R. 633/72) è necessario che i soggetti, che intraprendono l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione nel territorio dello Stato, presentino la dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni dall’inizio effettivo della stessa ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito alla richiesta l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA, che rimarrà lo stesso per tutta l’attività del contribuente anche nel caso di cambiamento di domicilio fiscale.

 

In caso di persona fisica, è necessario indicare degli elementi obbligatori:

  • Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;
  • Tipo e oggetto dell’attività, il luogo o i luoghi in cui viene esercitata, il luogo o i luoghi in cui sono conservate le scritture contabili.

 

Dopo la presentazione, l’ufficio rilascia al contribuente il certificato di attribuzione della partita IVA.

Il professionista, che svolge in modo abituale e senza vincoli di subordinazione la propria attività, è obbligato all’apertura della partita IVA e alla tenuta delle scritture contabili. Ad esempio uno psicologo che esercita da libero professionista part-time o full-time.

Aprire la partita IVA non costa nulla. Per chi intraprende un’attività libero professionale, infatti, ci sono anche delle agevolazioni (come ad esempio il “forfettino”). Tra queste la più interessante è la possibilità di usufruire del regime agevolato per tre anni (pagamento di un’imposta sostitutiva all’IRPEF pari al 10% del reddito). Vengono, cioè, pagate solo il 10% delle tasse.

Per poterne usufruire è necessario non aver svolto negli ultimi tre anni nessun tipo di attività professionale o d’impresa; la nuova attività non deve essere la prosecuzione di una già svolta in passato; il reddito, infine, non deve essere inferiore a 30.000 euro annui.

 

Tipologie di operazioni IVA

Esistono diverse operazioni IVA:

  • Imponibili: seguono tutte le condizioni sopra citate e devono quindi essere assoggettate all’imposta;
  • Non imponibili: nel caso in cui manchi il requisito della territorialità. Non sono soggette all’imposta, ma devono rispettare altri obblighi formali e di registrazione imposti dall’IVA;
  • Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti, ma sono escluse per precisa prescrizione normativa, come ad esempio le prescrizioni mediche;
  • Escluse: operazioni che non soddisfano uno o più presupposti dell’imposta o considerate tali per previsione normativa.

 

Esistono inoltre tre diverse tipologie di aliquote IVA in Italia: un’aliquota del 4% (aliquota minima) applicata alle vendite dei beni di prima necessità; una del 10% (aliquota ridotta), applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo, a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio; una del 20% (aliquota ordinaria) se non è prevista una delle aliquote precedenti, questa è l’ultima da applicare come ad esempio nel caso di una prestazione psicologica.

 

Liquidazione e versamento dell’imposta

Imprese e lavoratori autonomi, cioè i soggetti passivi di impresa, devono ogni mese o ogni tre mesi liquidare l’imposta, dovuta all’Erario, ed infine provvedere ad un conguaglio finale annuale.

La liquidazione si fa sommando l’IVA incassata dai propri clienti, esercitando l’obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l’IVA versata ai propri fornitori.

 

L’esenzione da IVA

L’esenzione da IVA è regolata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Molte attività non commerciali rappresentano operazioni esenti da IVA.

L’interpretazione dell’art. 10  ha sempre creato diverse problematiche, in quanto l’esenzione non sempre riguarda soltanto un certo tipo di attività. A volte la norma condiziona l’agevolazione a certe modalità di espletamento, altre volte invece condiziona le qualità soggettive di chi effettua tali prestazioni.

Per quanto riguarda la professione psicologica, lo stesso articolo prevede l’esenzione IVA per “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione tese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza”; il professionista psicologo quindi, poiché esercita una professione finalizzata a tutelare la salute della persona, fruisce dell’esenzione da IVA.

Al fine di capire se un’operazione ricada tra quelle imponibili o quelle esenti una buona linea di demarcazione può essere quelle di porsi la domanda se la prestazione effettuata ha come finalità, anche indiretta, quella di tipo riabilitativo della persona o piuttosto altre di tipo consulenziale, peritale o che ricade nei servizi alle imprese.

Ripetendo quindi, sono operazioni esenti da IVA “le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ad una persona da soggetti che operano nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

Il D.M. 21.1.1994 è la norma di riferimento che ha indicato come esenti da IVA, le operazioni sopra citate effettuate dagli psicologi.

Nei casi in cui le prestazioni siano ricomprese tra le operazioni esenti, individuate anche ai sensi dell’art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72, la fattura sarà emessa senza addebito di IVA indicando il titolo dell’esenzione. Nel caso in cui tali prestazioni siano di importo superiore a euro 77,47, verrà applicata una marca da bollo da euro 1,81 sulla copia rilasciata al cliente.

Detrazione IVA

Per detrazione si intende, nell’economia della tassazione, la sottrazione dall’imposta stessa delle somme spese, riducendo direttamente l’imposta da versare; questa viene sottratta dall’imposta lorda per determinare l’imposta netta effettivamente dovuta.

La legge italiana prevede che dal totale delle imposte da pagare si possono detrarre, cioè sottrarre, delle somme. Ciò deve essere dichiarato, alla fine dell’anno, all’interno della dichiarazione dei redditi.

Per ciò che riguarda lo psicologo, l’IVA si basa sulle registrazioni contabili ma senza l’utilizzo di percentuali prefissate di detrazione. Lo psicologo che effettua solo operazioni esenti, quindi, non può recuperare l’IVA, su acquisti e spese.


La contabilità e i regimi contabili

 

Che cos’è la contabilità?

La contabilità è il sistema di rilevazione continua di qualunque evento importante di natura economica. I professionisti devono avere, ai fini IVA:

1)      il registro fatture emesse;

2)      il registro acquisti;

3)      i registri per le imposte dirette.

1)  La registrazione delle fatture emesse deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di emissione. I conteggi relativi alla liquidazione IVA e i conseguenti versamenti vanno annotati nel registro fatture emesse.

2)  La registrazione delle fatture di acquisto viene eseguita precedentemente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale.

3)  I professionisti, inoltre, devono possedere oltre alla contabilità IVA anche i Registri per le imposte sui redditi:

 

  • In caso di Regime di contabilità semplificata è previsto il Registro incassi e pagamenti, che però può essere sostituito dai registri IVA se su questi ultimi sono riportate tutte le relative annotazioni. In tale registro devono essere  riportati entro 60 giorni gli introiti e le spese derivanti dall’esercizio della professione.
  • In caso di Regime di contabilità ordinaria sono previsti il Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie ed il Registro dei beni ammortizzabili. Nel primo vanno indicati, in ordine cronologico e numerati progressivamente, tutti i componenti positivi e negativi di reddito e le movimentazioni finanziarie. Il secondo è sostituito da una annotazione sul registro I.V.A. acquisti.
  • In caso di Regime supersemplificato è prevista la preservazione del solo prospetto delle vendite con annotazioni di riepilogo mensili e il mantenimento delle fatture di acquisto.
  • Nel caso di Regimi agevolati non è prevista la tenuta di contabilità.

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è il regime contabile?

Il regime contabile può essere definito come l’insieme di documenti da tenere e formalità da osservare per essere in regola con il fisco e per il calcolo esatto del risultato d’esercizio, anche ai fini della compilazione del Bilancio e della dichiarazione dei redditi. Il Regime contabile, già visto in precedenza, si distingue in :

 

  1. Regime forfettario
  2. Regime agevolato
  3. Regime dei contribuenti minimi in franchigia
  4. Regime super semplificato
  5. Regime semplificato
  6. Regime ordinario

  1. A. Regime forfettario: è stato abolito a partire dal 1 gennaio 2007 e reintrodotto nel 2008 tramite l’articolo 1 comma 96-117 dalla Finanziaria 2008 per le persone fisiche residenti nel territorio italiano che svolgono attività di impresa, arte o professione e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30000 euro. Il provvedimento consente ai piccoli imprenditori, professionisti e autonomi di poter passare a un regime semplificato senza adempimenti IVA e senza tenuta dei libri contabili  a patto di non fatturare ai proprio clienti con addebito dell’ I.V.A.
  2. B. Regimi agevolati : gli articoli 13 e 14 della Legge 388 del 23/12/2000 hanno introdotto a partire dal 1 gennaio 2001 il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (forfettino) e il regime fiscale delle attività marginali (forfettone). Nel primo caso le persone fisiche che intraprendono una nuova attività (a condizione che essi non abbiano già esercitato negli ultimi tre anni attività d’impresa, anche in forma associata o familiare, che l’attività non costituisca una prosecuzione di un’ altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, che sia realizzato un ammontare annuo di compenso non superiore a 30.000 euro e siano regolarmente adempiti  gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi) possono adottare il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Nel secondo caso i soggetti esercenti attività (a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite di 4.000  euro)  possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali. Tali regimi prevedono che il reddito di lavoro autonomo subisca un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche  rispettivamente con aliquota del 10% per le nuove iniziative e del 15% per le attività marginali. Tali regimi agevolati sono esonerati da numerosi obblighi contabili.

 

  1. C. Regime dei Contribuenti minimi in franchigia: rientrano in questa tipologia  le persone  che hanno realizzato, ad inizio attività o nel periodo di imposta precedente, un volume di affari non superiore ai 7.000 euro. Esse devono comunicare all’Agenzia delle Entrate  di possedere i requisiti per l’applicazione del regime in franchigia I.V.A.; quest’ultimo esonera dagli adempimenti I.V.A. Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui viene superato il limite prestabilito; se il superamento della soglia è ingente, la cessazione avviene retroattivamente all’inizio del periodo in corso.
  2. D. Regime supersemplificato: si tratta di  persone fisiche che nell’anno precedente hanno ottenuto un volume di affari non superiore ai 15.000 euro. Esse  possono adottare il regime supersemplificato a meno che non abbiano effettuato acquisti per un ammontare di 10.000 euro, che non abbiano utilizzato beni strumentali di costo superiore ai 25.000 euro e che non abbiano corrisposto compensi a dipendenti o altri collaboratori stabili superiori a 10.000 euro.
  3. E. Regime semplificato:  a meno che si rientri nei due regimi precedenti, i professionisti, a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente, rientrano in questo regime.
  4. F. Regime ordinario: se si vuole adottare questo regime è necessario effettuare fiscalmente un’opzione consistente nel tenere il comportamento concludente. Il comportamento concludente consiste nell’applicare materialmente il regime e comunicare la scelta eseguita nella successiva dichiarazione IVA.

 

 

La ritenuta d’acconto

Che cos’è la ritenuta d’acconto?

La ritenuta d’acconto è la trattenuta su un compenso soggetto a tassazione corrisposto da un individuo denominato sostituto di imposta (titolare di partita IVA) nei confronti di un altro soggetto definito percipiente. La ritenuta d’acconto va effettuata sull’ammontare del compenso addebitato in fattura ad esclusione dei contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza, anch’esso addebitato in fattura ai clienti. La ritenuta d’acconto va applicata quando il committente è un sostituto d’imposta (normalmente tutti i soggetti ad esclusione dei pazienti privati, persone fisiche). Si chiarisce che la ritenuta d’acconto si applica anche nel caso di prestazioni svolte nei confronti di un altro professionista (es. supervisioni). Solo soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto per il triennio di agevolazione.

Quando si applica?

I compensi soggetti a ritenuta d’acconto sono:

a)      redditi da lavoro autonomo

b)      redditi da lavoro dipendente

c)       redditi da capitale

d)      altri redditi soggetti a ritenuta d’acconto

a) Redditi da lavoro autonomo.  Nel caso di redditi da lavoro autonomo la ritenuta d'acconto consiste in una trattenuta effettuata sui compensi che i lavoratori autonomi addebitano nei confronti dei titolari di Partita IVA identificati sia come liberi professionisti che come imprese. In questo caso, dunque, il sostituto di imposta diventa il soggetto debitore, che effettua il versamento al posto del professionista, che si vede dunque detratta parte della prestazione rilasciata. La ritenuta d'acconto ha una aliquota fissa pari al 20% del reddito imponibile, anche se è possibile trovarsi di fronte a particolari deroghe in caso di operazioni specifiche o determinate categorie professionali. Nel caso delle fatture di provvigioni, ad esempio, è prevista una ritenuta d'acconto pari al 23% sul 50% del reddito imponibile. Il versamento della ritenuta all’Erario deve essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento, compilando la sezione erario, indicando il codice tributo, il mese e l’anno in cui è stato pagato il compenso. Ad ogni lavoratore autonomo a cui sono stati effettuati pagamenti l’anno precedente è obbligatorio inviare una certificazione indicante l’ avvenuto pagamento e la trattenuta effettuata.

b) Redditi da lavoro dipendente. In questo caso la ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava sulle retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti e assimilati. Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro gli stessi termini dei lavoratori autonomi.

c) Redditi da capitale. Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro gli stessi termini previsti per i lavoratori autonomi e dipendenti.

d) Altri redditi soggetti a ritenuta d’acconto. Ulteriori redditi assoggettati a ritenuta d’acconto sono i seguenti: assicurazioni sulla vita e plusvalenze soggettive aventi imposta sostitutiva, titoli atipici, interessi e premi, indennità di esproprio.

 

 

La fatturazione nella pratica

Per creare un modello di fattura per professionisti esistono diversi modi. Ad esempio ci sono diversi siti specifici che forniscono modelli precostituiti da compilare e stampare, che sono differenti a seconda delle esigenze dell’utente.

 

Di seguito verranno elencati due modi per ottenere una fattura per prestazione psicologica.

Il primo si tratta della fattura effettuata attraverso Excel, il secondo utilizza un programma scaricato tramite Internet.

Per ognuno di essi saranno forniti i passaggi da effettuare per compilare in modo corretto la fattura e per capire di quali parti si compone.

Verranno date indicazioni anche per quanto riguarda i dati fiscali specifici da inserire. Tali fanno riferimento agli argomenti sopra trattati: pagamenti IVA, ritenuta d’acconto e contributo integrativo.

 

 

La fattura con Excel

 

Un modo per realizzare un modello di fattura è quello di utilizzare Excel, un programma per la produzione e la gestione di fogli elettronici, compreso nel pacchetto Microsoft Office di Windows.

Ci sono diversi tipi di modelli di fattura Excel. Qui di seguito ne viene riportato un fac-simile.

 

Passaggi pratici

Dopo aver scaricato il modello Excel di fatturazione mostrato sopra (http://office.microsoft.com/it-it/templates/CT010117255.aspx) andranno inseriti i dati come segue.

 

  1. Innanzitutto è necessario che lo psicologo inserisca, nell’intestazione della fattura, i propri dati personali, ovvero nome, cognome, professione, indirizzo dello studio privato o della struttura all’interno della quale lavora, recapiti telefonici, codice fiscale e partita IVA.

 

 

 

 

 

  1. Dovranno poi essere esplicitati il numero della fattura e la data di emissione.

 

 

 

 

 

  1. Successivamente vengono messi i dati del ricevente della fattura fiscale, nonché la modalità di pagamento del servizio (es. assegno bancario).

 

 

 

 

 

  1. La restante parte della fattura si compone di una tabella in cui verranno immessi i dati relativi alla somma che il cliente dovrà pagare per il servizio ottenuto, esplicitati in ogni sua componente, comprese le eventuali esenzioni.

La tabella si compone di 4 colonne che rispondono alle voci  “prestazione”, “anticipazioni”, “spese”, “diritti ed onorari”.

  • indicare la somma da pagare per il servizio fornito dallo psicologo: onorario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella parte inferiore della tabella andranno indicate le imposte da pagare in aggiunta al servizio offerto:

 

  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): É interamente a carico del consumatore finale. Non viene applicata nei casi di prestazioni professionali dirette alla diagnosi, alla cura e alla guarigione di malattie e problemi di salute.
  • RITENUTA D’ACCONTO: É una trattenuta su un compenso assoggettato a tassazione corrisposto da un soggetto denominato “sostituto d’imposta” (titolare di partita IVA) nei confronti di un altro soggetto, denominato “percipiente”. Ha un valore pari al 20% dell’imponibile. Sono esenti dalla ritenuta d’acconto le persone fisiche.
  • CONTRIBUTO INTEGRATIVO:  E’ il contributo posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli iscritti all’ ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell’Ente. E’ pari al 2% dell’imponibile e ne esente lo psicologo che si rivolga a un collega per ottenere delle prestazioni professionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Semplificando vediamo come devono essere compilate le tre voci precedenti a seconda del destinatario della fattura:

 

  • Prestazione resa a un’impresa o a un altro professionista:
    • IVA:                                                                                                        si
    • RITENUTA D’ACCONTO:                                                                        si
    • CONTRIBUTO INTEGRATIVO:                                                                si

 

  • Prestazione resa a un altro psicologo:
    • IVA:                                                                                                        si
    • RITENUTA D’ACCONTO:                                                                        si
    • CONTRIBUTO INTEGRATIVO:                                                             NO

 

  • Prestazione resa a una persona fisica:
    • IVA:                                                                                                         si
    • RITENUTA D’ACCONTO:                                                                     NO
    • CONTRIBUTO INTEGRATIVO:                                                                si

 

  • Prestazione medica resa a una persona fisica (es. psicoterapia):
    • IVA:                                                                                                            NO
    • RITENUTA D’ACCONTO:                                                                     NO
    • CONTRIBUTO INTEGRATIVO:                                                                si

 

 

La fattura con Programma Fatturazione professionisti

 

Un semplice e veloce programma di fatturazione per professionisti si può trovare e scaricare gratuitamente all’indirizzo:

http://www.4yougratis.it/software_gestionali_gratis/gestionali/fatturazione_professionisti_4.htm

 

Fatturazione Professionisti 4 è uno dei pochissimi software freeware in lingua italiana per la fatturazione dedicato ai liberi professionisti. Il programma è scaricabile senza limitazioni di tempo.

Fatturazione Professionisti 4 gestisce l'anagrafica clienti per avere a portata di mano i numeri di telefono, indirizzi, codici fiscali e tutto quanto possa essere utile per gestire i clienti in un unica pagina. Esso consente di gestire sia l'emissione della fatturazione che il portafoglio clienti grazie ad un'interfaccia semplice ed intuitiva.

 

Passaggi pratici

  1. Una volta scaricato, il programma vi chiederà di inserire il vostro nome e cognome, dati che verranno in seguito utilizzati come intestazione per ogni fattura che farete.

All’apertura del programma l’interfaccia che vi si presenta è la seguente:

 

 

 

  1. Cliccando su “nuova fattura” il programma vi chiederà di inserire manualmente il numero di fattura.
  2. A questo punto si procederà all’inserimento della data e dei dati del cliente nel riquadro sulla sinistra:

 

 

 

  1. Successivamente si  inseriranno  nel riquadro destro i dati relativi alla fattura, come nell’esempio:

 

 

In questo caso si tratta di una fattura per una prestazione professionale soggetta a IVA, resa a una persona fisica e quindi non soggetta a ritenuta d’acconto.

 

  1. Basterà, infine, cliccare su “calcola” per avere in automatico l’importo della fattura.

 

Da ricordare che:

-          Le fatture rese a un impresa o a un altro professionista sono soggette ad IVA e a ritenuta d’acconto;

-          Le fatture rese a un altro psicologo nel quadro dell’esecuzione di un incarico finalizzato al conseguimento di un risultato unitario sono soggette ad IVA e a ritenuta d’acconto, ma non al contributo integrativo;

-          Le fatture per una prestazione professionale, esente IVA (es. psicoterapia), rese a  una persona fisica, sono non soggette a ritenuta d’acconto.

 

 

 

 

 

 

Links utili

Ordine degli Psicologi del Piemonte - http://www.ordinepsicologi.piemonte.it

E.N.P.A.P. - http://www.enpap.it

Fatture – Modelli – Microsoft Office - http://office.microsoft.com/it-it/templates/CT010117255.aspx

Programma Fatturazione Professionisti 4 - http://www.4yougratis.it/software_gestionali_gratis/gestionali/fatturazione_professionisti_4.htm

 

 

Documenti utili

 

Documenti utili.rar

 

 

Creata da: Ariani Federica, Calabrese Natalia, Coppo Silvia, Corrado Raffaella, Lux Erika, Totaro Rossella.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Maggio 2011 20:37